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Per la costituzione è necessaria la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro delle imprese.

La Spa si costituisce per contratto o per atto unilaterale, che risulta da due documenti separati:
-          L’atto costitutivo (in cui si manifesta la volontà di dar vita alla società)
-          Lo statuto (che contiene le norme sul funzionamento della società)
Lo statuto prevale sul atto costitutivo.

Per procedere alla costituzione della società è necessario:
-          Che sia sottoscritto per l’intero il capitale sociale
-          Che sia versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro
-          Che ci siano le autorizzazioni richieste dalla legge per la costituzione della società

Ci sono due tipi di stipulazione del contratto di società:
-          La stipulazione simultanea o istantanea ( le 2 parti davanti al notaio e la redazione dell’atto pubblico) – molto diffusa
-          La stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione (si realizza come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni) – poco usata

La forma dell’atto costitutivo deve essere pubblico. La mancanza della stipulazione dell’atto costitutivo è causa di nullità della società.

L’atto costitutivo deve contenere:
-          I dati dei soci
-          La denominazione sociale ( deve contenere “Spa”)
-          La sede sociale
-          L’attività svolta dalla Spa
-          L’ammontare del capitale sottoscritto
-          Il numero e l’eventuale valore nominale della azioni
-          Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
-          I criteri per la ripartizione degli utili
-          Gli eventuali benefici accordati ai promotori o ai soci fondatori
-          Il sistema di amministrazione adottato
-          Il numero dei componenti del collegio sindacale
-          La durata della società
-          L’importo complessivo approssimativo delle spese per la costituzione

La stipulazione dell’atto costitutivo produce effetti immediati e preliminari.
Il primo effetto è l’obbligo per i soci di versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Il versamento in denaro può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria.
Il secondo effetto è l’obbligo di depositare entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese l’atto costitutivo con tutta la documentazione.
È necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese per la costituzione. Prima dell’iscrizione ha il divieto di emissione di azioni fino al momento dell’iscrizione.




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