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L’accomandita per azioni è una società di capitali che si caratterizza per la presenza nella sua struttura di due diverse categorie di soci:
1.       Gli accomandanti (rispondono per le obbligazioni della società solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta)
2.       Gli accomandatari (i quali sono i reali titolari della funzione imprenditoriale, essi hanno il diritto di amministrare la società in via esclusiva e senza limiti temporali, hanno la responsabilità personale, solidale ed illimitata verso i terzi)

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La società deve iscriversi nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica. Le norme disciplinanti la s.a.p.a si dividono 2 categorie: norme proprie della società e norme dettate per la società per azioni.
L’ammontare minimo del capitale sociale è di 120 000 euro.
La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale sapa ed il nome di almeno un socio accomandatario, anche se defunto o receduto. L’assemblea è formata da tutti i soci e la maggioranza si forma con riferimento alle porzioni di capitale possedute da ciascuno. La revoca degli amministratori e la sostituzione degli amministratori devono essere liberate con le maggioranze prescritte. Le modificazioni dell’atto costitutivo di una sapa devono essere approvate dall’assemblea straordinaria.




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