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I soci accomandanti sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte. La loro prestazione si esaurisce con il pagamento della somma conferita in società. L’accomandante non ha poteri amministrativi.

Per soci accomandatari l’atto costitutivo deve indicare con precisione i loro nomi. È prevista decadenza per revoca ad opera dell’assemblea per rinuncia o per altre ragioni.

Gli accomandatari sono soggetti a tutti gli obblighi degli amministratori della spa, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali solidamente e illimitatamente e fruiscono del beneficio  di preventiva escussione. La sapa si scioglie nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori , se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. Per questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio. Non costituisce causa di scioglimento il fatto che vengano a mancare tutti i soci accomandanti. 




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