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Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea sono necessari  determinanti quorum ( numero di soci stabilito dalla legge).
Il quorum costitutivo è rappresentato dalla quota del capitale che deve essere presente all’assemblea perché questa possa iniziare.

Il quorum deliberativo è determinato dalla quota di capitale che si deve esprimere in senso favorevole per l’approvazione di una deliberazione.
      
Per l’assemblea in sede ordinaria:
-          In prima convocazione è chiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,  l’assemblea addotta le deliberazioni a maggioranza assoluta
-          In seconda convocazione non è previsto un determinato quorum, l’assemblea può deliberare qualunque sia la quota di capitale intervenuto.

Per l’assemblea in sede straordinaria:
-          In prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale
-          In seconda convocazione si svolge normalmente con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con i 2/3 del capitale

Alle assemblee possono intervenire tutti gli azionisti. L’azionista può farsi rappresentare da un’altra persona nell’esercizio del voto in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.
Se l’assemblea è regolarmente costituita si procede alla discussione dell’ordine del giorno.




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