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Il numero degli amministratori viene indicato nell’atto costitutivo; sono possibili due soluzioni: un amministratore unico ovvero più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati amministratori: soci o persone estranee, purché non si tratti di persone fallite, interdette, inabilitate, interdetti dai pubblici uffici o incapaci di esercitare uffici direttivi.
Deve trattarsi di persone fisiche.
I primi amministratori sono nominati nello stesso atto costitutivo; quelli successivi dall’assemblea ordinaria.
Gli amministratori non possono durare in carica per più di 3 anni però possono essere rieletti.
Entro 30 giorni devono registrarsi nel Registro delle imprese con le proprie generalità.
La competenza degli amministratori ha carattere generale e si estende a tutti gli atti rivolti a conseguire l’oggetto sociale.Hanno autonomi poteri decisionali e di iniziativa.

Hanno anche le seguenti funzioni:
1-      deliberare sulla gestione sociale;
2-      convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
3-      redigere il bilancio annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea;
4-      dare esecuzione alla volontà sociale espressa dall’assemblea;
5-      curare la tenuta dei libri contabili;
6-      vigilare sull’andamento generale della gestione sociale;  
7-      rappresentare la società nei rapporti con i terzi e in giudizio;
8-      svolgere una relazione sull’attività della società.

Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale formato da più amministratori.
Una S.p.a. può essere formata da più amministratori e maggiore è il numero dei componenti più complessa sarà l’organizzazione della società in quanto si potranno formare altri organi amministrativi: il comitato esecutivo e gli amministratori delegati.
A tali organi il consiglio di amministrazione può delegare determinate attribuzioni di propria competenza.

L’amministratore non può partecipare ad atti ritenuti concorrenziali alla società di cui svolgono l’amministrazione.
Se non rispettano il divieto di concorrenza l’amministratore può essere revocato dall’incarico e risponde per i danni arrecati alla società.
Vengono retribuiti con un compenso che può consistere in una somma fissa o in un “gettone di presenza” (partecipazione agli utili della società).

Gli amministratori sono responsabili verso:
1-      la società;
2-      i creditori sociali;
3-      i singoli soci e terzi.

La cessazione degli amministratori dall’ufficio può avvenire per: morte, scadenza del termine, rinunzia, decadenza, revoca.




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