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La s.p.a. può sciogliersi per:
-decorso del termine;
-conseguimento dell’oggetto sociale;
-impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
-riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (120000 euro);
-mancata collocazione delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso;
-deliberazione dell’assemblea;
-altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
-Gli amministratori devono accertarsi il verificarsi di una di queste cause per procedere allo scioglimento e devono convocare l’assemblea dei soci.
-Quando si verifica una causa di scioglimento la società entra in uno stato di liquidazione e deve cercare di coprire il passivo con quello che gli rimane e distribuire l’eventuale attivo tra i soci.




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