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Nel sistema dualistico la funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza la revoca dei componenti può avvenire anche senza giusta causa.

I loro compiti sono: 
- le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale;                
- una rilevante porzione delle funzioni dell’assemblea ordinaria; 
- ulteriori compiti, come la denuncia al Tribunale degli amministratori che abbiano compiuto delle gravi irregolarità o l’obbligo di tenere informata l’assemblea dei soci.

 

I componenti del collegio sindacale devono avere: 
- una particolare competenza tecnica ed una specifica preparazione professionale; 
- peculiari requisiti di onorabilità. I sindaci devono possedere l’idoneità psichica e morale richiesta per gli amministratori.

La legge garantisce ai sindaci una posizione di indipendenza.
Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno una volta ogni 90 giorni.
Il collegio sindacale ha funzioni di controllo, vigila l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
Hanno limitate funzioni di controllo contabile.

I sindaci hanno anche funzioni di amministrazione, qualora non vi provveda l’organo competente
La cessazione dei sindaci dall’ufficio può avvenire per: morte, scadenza del termine, dimissioni, revoca e decadenza.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, qualora il danno avrebbe potuto evitarsi con la loro vigilanza.

 
La funzione di sorveglianza e di controllo può essere esercitata dal: 
- consiglio di sorveglianza nominato dall’assemblea nel sistema dualistico; 
- comitato per il controllo sulla gestione nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno nel sistema monistico.

 

Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale salvo: 
- l’impossibilità di affidare l’amministrazione ad un amministratore unico; 
- l’eliminazione del collegio sindacale, quale organo di controllo sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno.

 

Nelle società che optano per il sistema amministrativo dualistico la funzione amministrativa è svolta dal consiglio di gestione mentre la funzione deliberativa e di controllo è esercitata da un consiglio di sorveglianza.
Consiglio di gestione si occupa dell’amministrazione della società anche delegandola ad una parte soltanto dei suoi membri. Si applicano le norme stabilite nel modello tradizionale per il consiglio di amministrazione.
Consiglio di sorveglianza ha le competenze dell’assemblea ordinaria come ad esempio l’approvazione del bilancio.

 

Il numero degli amministratori viene indicato nell’atto costitutivo; sono possibili due soluzioni: un amministratore unico ovvero più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati amministratori: soci o persone estranee, purché non si tratti di persone fallite, interdette, inabilitate, interdetti dai pubblici uffici o incapaci di esercitare uffici direttivi.
Deve trattarsi di persone fisiche.
I primi amministratori sono nominati nello stesso atto costitutivo; quelli successivi dall’assemblea ordinaria.
Gli amministratori non possono durare in carica per più di 3 anni però possono essere rieletti.
Entro 30 giorni devono registrarsi nel Registro delle imprese con le proprie generalità.
La competenza degli amministratori ha carattere generale e si estende a tutti gli atti rivolti a conseguire l’oggetto sociale.Hanno autonomi poteri decisionali e di iniziativa.

Hanno anche le seguenti funzioni:
1-      deliberare sulla gestione sociale;
2-      convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
3-      redigere il bilancio annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea;
4-      dare esecuzione alla volontà sociale espressa dall’assemblea;
5-      curare la tenuta dei libri contabili;
6-      vigilare sull’andamento generale della gestione sociale;  
7-      rappresentare la società nei rapporti con i terzi e in giudizio;
8-      svolgere una relazione sull’attività della società.

Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale formato da più amministratori.
Una S.p.a. può essere formata da più amministratori e maggiore è il numero dei componenti più complessa sarà l’organizzazione della società in quanto si potranno formare altri organi amministrativi: il comitato esecutivo e gli amministratori delegati.
A tali organi il consiglio di amministrazione può delegare determinate attribuzioni di propria competenza.

L’amministratore non può partecipare ad atti ritenuti concorrenziali alla società di cui svolgono l’amministrazione.
Se non rispettano il divieto di concorrenza l’amministratore può essere revocato dall’incarico e risponde per i danni arrecati alla società.
Vengono retribuiti con un compenso che può consistere in una somma fissa o in un “gettone di presenza” (partecipazione agli utili della società).

Gli amministratori sono responsabili verso:
1-      la società;
2-      i creditori sociali;
3-      i singoli soci e terzi.

La cessazione degli amministratori dall’ufficio può avvenire per: morte, scadenza del termine, rinunzia, decadenza, revoca.

 
Gli amministratori sono l’organo al quale è affidata la gestione generale dell’impresa sociale.

L’amministrazione di una Spa può essere di tre modi:
-          Sistema tradizionale (un organo amministrativo controllato da un collegio sindacale)
-          Sistema dualistico ( consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza)
-          Sistema monistico (consiglio di amministrazione che al suo interno nomina un comitato di controllo)

 
Dopo la discussione si passa alla votazione, che può avvenire con qualunque sistema. I risultati della votazione sono proclamati dal presidente. Le deliberazioni assembleari sono immediatamente efficaci ed eseguibili.

Il socio assente o dissenziente può uscire dalla società, esercitando il diritto di recesso, se la deliberazione approvata con il suo dissenso o in sua assenza ha avuto per oggetto:
o   La modifica dell’oggetto sociale
o   La trasformazione della società
o   Il trasferimento della sede sociale all’estero
o   La revoca dello stato di liquidazione
o   L’eliminazione di una o più cause di recesso
o   Le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto
o   La proroga del termine di durata della società

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata agli amministratori con raccomandata entro 15 giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

 
Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea sono necessari  determinanti quorum ( numero di soci stabilito dalla legge).
Il quorum costitutivo è rappresentato dalla quota del capitale che deve essere presente all’assemblea perché questa possa iniziare.

Il quorum deliberativo è determinato dalla quota di capitale che si deve esprimere in senso favorevole per l’approvazione di una deliberazione.
      
Per l’assemblea in sede ordinaria:
-          In prima convocazione è chiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,  l’assemblea addotta le deliberazioni a maggioranza assoluta
-          In seconda convocazione non è previsto un determinato quorum, l’assemblea può deliberare qualunque sia la quota di capitale intervenuto.

Per l’assemblea in sede straordinaria:
-          In prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale
-          In seconda convocazione si svolge normalmente con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con i 2/3 del capitale

Alle assemblee possono intervenire tutti gli azionisti. L’azionista può farsi rappresentare da un’altra persona nell’esercizio del voto in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.
Se l’assemblea è regolarmente costituita si procede alla discussione dell’ordine del giorno.

 
La Spa svolge la propria attività a mezzo di organi. Gli organi sono l’assemblea, gli organi amministrativi e l’organo di controllo.  L’assemblea rappresenta la riunione dei soci.
In base alla composizione ci sono l’assemblea generale e l’assemblea speciale.
Nell’assemblea generale intervengono tutti i soci. Nell’assemblea speciale intervengono soci possessori di particolari categorie di azioni.
In base all’oggetto della deliberazione, si distingue l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea straordinaria alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci delibera invece  su particolari argomenti ( modificazione dell’atto costitutivo, nomina e poteri dei liquidatori).
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione nei casi previsti dalla legge. L’ordine di convocazione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In alcuni casi  la convocazione delle assemblee è obbligatoria come per l’approvazione annuale del bilancio, se si verifica un fatto determinante per lo scioglimento della società.
Se l’assemblea va male o i soci non raggiungono il numero prestabilito , bisogna procedere ad una seconda convocazione, che però deve avvenire entro 30 giorni dalla prima. Lo stesso è possibile la terza convocazione se anche la seconda va male.

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