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Le quote di partecipazione ad una società sono  rappresentate da azioni.
Si deve distinguere il valore nominale dal valore effettivo dell’azione.
Il valore nominale corrisponde alla frazione di capitale che l’azione rappresenta.

Il valore effettivo corrisponde al valore di mercato dell’azione.
Le azioni delle società che hanno sede in Italia per ragioni di ordine fiscale devono essere tutte nominative solo le azioni di risparmio possono essere anche al portatore.
Alle azioni possono corrispondere, da parte dei soci, conferimenti in denaro, conferimenti in natura, conferimenti in prestazioni accessorie.Le azioni si dicono liberate quando il socio abbia integralmente eseguito il conferimento previsto a suo carico.La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le norme prescritte per i titoli di credito.
Le clausole limitative statutarie più frequentemente adottate sono le clausole di gradimento e le clausole di prelazione.Sono clausole di gradimento quelle che subordinano la vendita delle azioni al possesso, da parte dell’acquirente, di determinati requisiti soggettivi o oggettivi. Hanno la funzione di assicurare una certa  compattezza alla compagine sociale, con esclusione di soci comunque indesiderabili.Le clausole di prelazione prevedono che il socio il quale intenda liberarsi in tutto o in parte delle sue azioni debba preferire a parità di prezzo uno o tutti i soci.




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