L’accomandita per azioni è una società di capitali che si caratterizza per la presenza nella sua struttura di due diverse categorie di soci:
1. Gli accomandanti (rispondono per le obbligazioni della società solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta)
2. Gli accomandatari (i quali sono i reali titolari della funzione imprenditoriale, essi hanno il diritto di amministrare la società in via esclusiva e senza limiti temporali, hanno la responsabilità personale, solidale ed illimitata verso i terzi)
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La società deve iscriversi nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica. Le norme disciplinanti la s.a.p.a si dividono 2 categorie: norme proprie della società e norme dettate per la società per azioni.
L’ammontare minimo del capitale sociale è di 120 000 euro.
La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale sapa ed il nome di almeno un socio accomandatario, anche se defunto o receduto. L’assemblea è formata da tutti i soci e la maggioranza si forma con riferimento alle porzioni di capitale possedute da ciascuno. La revoca degli amministratori e la sostituzione degli amministratori devono essere liberate con le maggioranze prescritte. Le modificazioni dell’atto costitutivo di una sapa devono essere approvate dall’assemblea straordinaria.
1. Gli accomandanti (rispondono per le obbligazioni della società solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta)
2. Gli accomandatari (i quali sono i reali titolari della funzione imprenditoriale, essi hanno il diritto di amministrare la società in via esclusiva e senza limiti temporali, hanno la responsabilità personale, solidale ed illimitata verso i terzi)
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La società deve iscriversi nel registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica. Le norme disciplinanti la s.a.p.a si dividono 2 categorie: norme proprie della società e norme dettate per la società per azioni.
L’ammontare minimo del capitale sociale è di 120 000 euro.
La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale sapa ed il nome di almeno un socio accomandatario, anche se defunto o receduto. L’assemblea è formata da tutti i soci e la maggioranza si forma con riferimento alle porzioni di capitale possedute da ciascuno. La revoca degli amministratori e la sostituzione degli amministratori devono essere liberate con le maggioranze prescritte. Le modificazioni dell’atto costitutivo di una sapa devono essere approvate dall’assemblea straordinaria.