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Si diventa soci per avere acquistato titoli azionari della società stessa.
I diritti dei soci si dividono in diritti amministrativi e patrimoniali.

I diritti amministrativi sono:
-          Il diritto di intervento alle assemblee
-          Il diritto di voto
-          Il diritto di impugnativa

I diritti patrimoniali sono:
-          Il diritto al dividendo
-          Il diritto alla ripartizione del residuo attivo
-          Il diritto di opzione

Gli obblighi dei soci sono:
-          Versamento dei conferimenti

In caso di mancato versamento gli amministratori dopo 15 giorni possono:
-          Convincere il socio a versare i soldi
-          Offrire le azioni agli altri soci
-          Vendere le azioni alla banca

Si possono conferire:
-          Denaro
-          Beni
-          Crediti

La cessazione della qualità di socio può avvenire:
-          Per volontà della società
-          Per volontà di socio
-          Per volontà di terzi 

 
Può accadere che tutte siano nelle mani di una sola persona (unico socio). È necessario il versamento presso un banca dell’intero ammontare dei conferimenti in denaro. In caso di insolvenza della società egli risponde illimitatamente.

 
La nullità può avvenire per:
-         
Mancata stipulazione dell’atto costitutivo
-          Illiceità dell’oggetto sociale
-          Mancanza nell’atto costitutivo delle indicazioni necessarie

Gli effetti della dichiarazione di nullità:
-          La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa sia stata eliminata
-          La dichiarazione di nullità ha effetto dal momento in cui viene pronunciata
-          I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali

 
Per la costituzione è necessaria la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel registro delle imprese.

La Spa si costituisce per contratto o per atto unilaterale, che risulta da due documenti separati:
-          L’atto costitutivo (in cui si manifesta la volontà di dar vita alla società)
-          Lo statuto (che contiene le norme sul funzionamento della società)
Lo statuto prevale sul atto costitutivo.

Per procedere alla costituzione della società è necessario:
-          Che sia sottoscritto per l’intero il capitale sociale
-          Che sia versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro
-          Che ci siano le autorizzazioni richieste dalla legge per la costituzione della società

Ci sono due tipi di stipulazione del contratto di società:
-          La stipulazione simultanea o istantanea ( le 2 parti davanti al notaio e la redazione dell’atto pubblico) – molto diffusa
-          La stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione (si realizza come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni) – poco usata

La forma dell’atto costitutivo deve essere pubblico. La mancanza della stipulazione dell’atto costitutivo è causa di nullità della società.

L’atto costitutivo deve contenere:
-          I dati dei soci
-          La denominazione sociale ( deve contenere “Spa”)
-          La sede sociale
-          L’attività svolta dalla Spa
-          L’ammontare del capitale sottoscritto
-          Il numero e l’eventuale valore nominale della azioni
-          Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
-          I criteri per la ripartizione degli utili
-          Gli eventuali benefici accordati ai promotori o ai soci fondatori
-          Il sistema di amministrazione adottato
-          Il numero dei componenti del collegio sindacale
-          La durata della società
-          L’importo complessivo approssimativo delle spese per la costituzione

La stipulazione dell’atto costitutivo produce effetti immediati e preliminari.
Il primo effetto è l’obbligo per i soci di versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Il versamento in denaro può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria.
Il secondo effetto è l’obbligo di depositare entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese l’atto costitutivo con tutta la documentazione.
È necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese per la costituzione. Prima dell’iscrizione ha il divieto di emissione di azioni fino al momento dell’iscrizione.

 
la SPA rappresenta la forma più importante di società di capitali, adatta alle imprese di grandi dimensioni.
La SPA è caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
La responsabilità limitata dei soci comporta il fatto che i soci sono obbligati soltanto ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale, mentre i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società per il soddisfacimento delle loro pretese. Il socio corre il rischio di perdere la somma o il bene conferito in società.
Il capitale sociale rappresenta l’unica garanzia per i creditori sociali. Il capitale minimo per le SPA non può essere inferiore a 120 000 euro. Il capitale delle società per azioni è diviso in frazioni chiamate azioni.
La società per azioni è regolata dal codice civile e dalle norme di attuazione emanate negli anni successivi.

 
Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale su quello personale.
I caratteri fondamentali delle società di capitali sono:
1.       Il beneficio della responsabilità limitata ( i soci rischiano nell’impresa solo il denaro o i beni che hanno conferito in società)
2.       La dissociazione della qualità di socio dal potere di amministrazione ( il socio non è in quanto tale amministratore della società)
3.       La libera trasferibilità della qualità di socio (la sostituzione della persona del socio, per cessione volontaria o a causa di morte, non richiede alcuna modificazione del contratto di società)

Ci sono vari tipi di società di capitali:
-          S.p.a
-          S.a.p.a.
-          S.r.l

 
Sono  l’assemblea, gli amministratori e l’organo di controllo. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza. Sono alla competenza dei soci:

-          L’approvazione del bilancio
-          La nomina degli amministratori
-          La nomina dei sindaci
-          Le modificazioni dell’atto costitutivo
-          La decisione di compiere operazioni che modificano l’oggetto sociale

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera dell’assemblea. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le decisioni che hanno ad oggetto le modificazioni  dell’atto costitutivo sono approvate con il voto favorevole  de soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci. Gli amministratori sono nominati con decisione dei soci. Quando l’amministrazione  è affidata a più persone ce il consiglio di amministrazione. Agli amministratori è affidata la rappresentanza della società. Gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri.  La srl può sciogliersi per le stesse cause previste per le spa.

 
I soci di una srl hanno il diritto di partecipazione all’amministrazione della società, al diritto di intervento all’assemblea e nel diritto di voto. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione. Hanno anche i diritti di natura patrimoniale: diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione e il diritto di opzione sulle nuove quote in caso di aumento di capitale. La qualità di socio cessa per: recesso , trasferimento della quota, espropriazione della quota, fallimento del socio. 

 
La srl è un società di capitali, ed è una persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Le norme disciplinanti la srl si dividono in 3 categorie : norme proprie dello specifico tipo di società, norme dettate per la società di azioni e riprodotte esattamente per la srl, richiami a singole norme dettate per la spa. Il capitale minimo è di       10 000 euro.

La costituzione avviene per atto pubblico, con contratto o atto unilaterale, acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’atto costitutivo deve contenere :
-          La denominazione
-          L’attività che costituisce l’oggetto sociale
-          L’ammontare del capitale
-          La quota di partecipazione di ciascun socio
-          Le norme relative al funzionamento

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e tutto il sovrapprezzo delle quote

Il versamento può essere sostituito da una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le quote non possono essere rappresentate da azioni. Ciascun socio è titolare di un'unica quota di partecipazione. Caratteri della quota sono la trasferibilità e la divisibilità.

 
I soci accomandanti sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte. La loro prestazione si esaurisce con il pagamento della somma conferita in società. L’accomandante non ha poteri amministrativi.

Per soci accomandatari l’atto costitutivo deve indicare con precisione i loro nomi. È prevista decadenza per revoca ad opera dell’assemblea per rinuncia o per altre ragioni.

Gli accomandatari sono soggetti a tutti gli obblighi degli amministratori della spa, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali solidamente e illimitatamente e fruiscono del beneficio  di preventiva escussione. La sapa si scioglie nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori , se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. Per questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio. Non costituisce causa di scioglimento il fatto che vengano a mancare tutti i soci accomandanti. 

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